Pistoiese, si complica il percorso dei playout. Restituiti i 2 punti all’Imolese.

29.04.2022

di Graziano Breschi

E' di pochi minuti fa la notizia che è stato accolto il ricorso dell' Imolese. In virtù di ciò alla società romagnola vengono restituiti i due punti precedentemente tolti. La notizia era un po' nell'aria visto il precedente del Foggia Calcio, resta comunque il fatto che per gli arancioni si complica il percorso nei playout. A questo punto cambiano gli accoppiamenti dei playout, la Viterbese incontrera la Fermana che slitta in penultima posizione e la Pistoiese incontrerà l'Imolese con lo svantaggio della prima partita in casa e del risultato in casa di parità nelle due partite. Di seguito il comunicato del Collegio di Garanzia:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Vito Branca, ha assunto la seguente determinazione:

ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig. Antonio De Sarlo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale D'Appello - Sezioni Unite - della FIGC, emessa in data 6 dicembre 2021 con C.U n. 39/CFA, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - resa con C.U. n. 51/TFN del 3 novembre 2021 (che aveva inflitto, a carico del sig. De Sarlo, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, e, a carico della società Imolese Calcio, la sanzione dell'ammenda pari ad € 10.000,00,) e, per l'effetto, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale presso la FIGC, è stata inflitta, alla suddetta Società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5-bis, CGS FIGC, mentre, in reiezione del reclamo presentato nell'interesse del sig. De Sarlo, è stata confermata la sanzione allo stesso irrogata dal Giudice federale di prime cure; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.