Pistoiese: respinto il ricorso per la gara con il Lentigione

18.02.2025

di Graziano Breschi

Come già ampiamente previsto, vista anche la casistica pregressa, il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rigettare il reclamo presentato dalla società arancione in merito al grave errore commesso dall'arbitro durante Pistoiese - Lentigione del 2 febbraio scorso, che poi ne condizionò il successivo svolgimento della gara. Resta il fatto che apprezziamo comunque l'operato della società, che ha voluto mettere all'attenzione un episodio, certamente non isolato, ma facente parte di una lunga serie di torti arbitrali, che hanno tolto alla squadra di Villa tanti punti. Di seguito il comunicato ufficiale:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PISTOIESE FC - LENTIGIONE CALCIO

"Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FC PISTOIESE SSDARL con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro - per avere assegnato un calcio di rigore a seguito di un fallo che aveva privato la squadra avversaria di un evidente occasione da rete ed aver espulso il calciatore reo di averlo commesso - e a detta della reclamante, ammesso dallo stesso direttore di gara. Pertanto ne si chiede la non omologazione della gara, disponendone la ripetizione; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili e, comunque, non in grado di sostituirsi alla diretta percezione del direttore di gara; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario il ricorso si presenti del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una ricostruzione soggettiva di un episodio di gioco, pienamente rimesso alla valutazione discrezionale dell'arbitro P.Q.M. Delibera: - di respingere il reclamo; - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FC PISTOIESE SSDARL - LENTIGIONE CALCIO 1- 1; - di addebitare sul conto della FC PISTOIESE SSDARL la tassa di reclamo; - di condannare la FC PISTOIESE SSDARL al pagamento delle spese in favore della LENTIGIONE CALCIO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S".