Ecco le regole del "minutaggio giovani" per il prossimo campionato di serie C.
di Graziano Breschi
La Lega Pro ha emanato il comunicato relativo al
regolamento riguardante il minutaggio dei giovani per la prossima
stagione sportiva. Eccolo nel dettaglio:Art. 1 Lista Calciatori
1.1. Le società, indipendentemente dal numero dei
calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato devono, pena le
sanzioni previste dal successivo comma 5, utilizzare la "lista
calciatori", il cui Modello è allegato al presente Comunicato, composta
da un massimo di 22 calciatori come di
seguito specificato:
A) fino ad un massimo di n. 14 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996;
B) fino ad un massimo di un calciatore che,
indipendentemente dall'età, sia stato tesserato per la medesima Società
per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive (escludendo
dal calcolo la stagione in corso) (calciatore bandiera);
C) fino ad un massimo di un calciatore che,
indipendentemente dall'età, sia cresciuto nel settore giovanile del
club. Per essere considerato tale il calciatore dovrà essere stato
tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive
anche non consecutive nelle squadre
agonistiche del settore giovanile del club (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti) (calciatore settore giovanile).
D) i rimanenti posti della lista potranno essere
occupati da calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di
età 1996 e 1997);
1.2 I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1998
potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza
necessità di inserimento nella lista.
1.2 bis Le società retrocesse dalla Serie B in
deroga a quanto previsto al punto 1.1, per la stagione 2018/2019, alla
luce delle norme di autoregolamentazione in vigore nella serie
superiore, solo nel caso in cui al 30 giugno 2018 abbiano in essere
contratti con 18 calciatori cd. over, inclusi i cd. bandiera e settore
giovanile, validi anche per la stagione 2018/2019, potranno utilizzare
16 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996. In
tal caso non potranno essere inseriti nella lista nuovi calciatori
over, bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.
Resto inteso che le società indicate al comma precedente potranno
comunque decidere di non avvalersi della suindicata deroga e potranno
quindi presentare una lista calciatori conforme alle disposizioni di cui
all'art. 1.1. In tal caso potranno essere inseriti nella lista nuovi
calciatori over,
bandiera o settore giovanile tesserati dopo il 1 luglio 2018.
1.3 La presentazione di liste che non rispettino i
suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come
"mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste
al comma 5.
1.4 Ai fini del computo delle stagioni sportive
(escludendo la stagione in corso) in cui il calciatore bandiera è stato
tesserato per la medesima Società il tesseramento nel corso di una
singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno
successivo) deve essere mantenuto continuativamente per
un periodo non inferiore a cinque mesi.Art. 2 Sanzioni
2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della
normativa prevista all'art. 1, ovvero nel caso in cui la Società
utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non
inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali
difese, dispone le seguenti sanzioni:
a) decadenza dal diritto ad usufruire della
ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento
sul c.d. "minutaggio" in caso di mancato deposito della Lista in data
antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato
della stagione sportiva; qualora il deposito venga
effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere
una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;
b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore
non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale
violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata, la
sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore "fuori lista"
utilizzato in una partita o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione della precedente
violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito
nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga
entro l'ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a €
20.000.00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato in una partita o
frazione di essa;
d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore
non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale
violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o
in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e
play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla
ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento
sul c.d. "minutaggio" ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di €
50.000,00 per l'utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni
partita;
e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno
cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della
lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara
di Campionato verranno considerati "fuori Lista".
2.2. Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno
di competenza della Lega Pro; l'esclusione dalla ripartizione dei
corrispettivi di cui al "minutaggio" determinerà l'incremento della c.d.
"quota minuto" a favore di tutte le altre società associate.Art. 3 Variazioni lista ed efficacia
3.1 La lista può essere variata solo durante il periodo dei
trasferimenti. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi
articoli 3.3 e 3.4.
3.2 La lista diventa definitiva alla data di chiusura
di ciascun periodo dei trasferimenti e quindi non più soggetta a
variazioni, salvo le ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4,
sino all'apertura del successivo periodo dei trasferimenti.
3.3 La lista incompleta può essere integrata sino al
massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei
trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori
svincolati o di calciatori professionisti già tesserati per la società
ed inizialmente esclusi dalla lista.
3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti
e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in
qualsiasi momento nella lista un portiere con un altro portiere, nonché
integrare le liste con un portiere, ovvero sostituire in qualsiasi
momento un calciatore con cui sia intervenuta
una risoluzione di contratto - consensuale o per inadempimento - con un
altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.
3.5 Affinché le variazioni della lista, intervenute
durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le
stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate
alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec
segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi alla Lega
prima dell'inizio della gara, con successiva consegna di copia della
medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di
notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega
della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in
gara ufficiale verrà
considerato, anche agli effetti di cui all'art. 2, "fuori lista".Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del "minutaggio"
4.1 Premesso che ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri) per come novato dalla L. n.225/2016, "L'organizzatore
delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota
del 10 percento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da
tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui
all'art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori
giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo dei
calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane
maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e
delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio" e che alla luce del dettato
normativo il minutaggio è da annoverarsi nell'ambito della voce "formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili",
le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle
disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC,
nonché in base alla percentuale che l'Assemblea di Lega Pro riserverà
alla sopra specificata voce dei costi spesabili.
4.2 Gli importi che verranno destinati all'impiego dei
giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti
tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui
sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:
- ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla
7^, alla 14^, alla 21^, alla 28^ ed alla 35^ giornata e successivamente
erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36°
alla 38° giornata pur rimanendo operante la normativa sulle liste over;
- al termine della regular season si procederà al
conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a
conguaglio;
- dette quote saranno calcolate in base all'effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
> computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
> individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un "quoziente giovani" per minuto giocato;
> assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
- incremento del quoziente-giovani per i club in caso
di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di
retrocessione diretta (-20%);
- la società che con riferimento a ciascuna tranche
raggiunga la soglia minima di 1890 minuti giocati da calciatori
tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della
quota, determinata ai sensi dell'art. 4.3, per ciascuna tranche pari al
10% ;
- la società che con riferimento a ciascuna tranche
superi la soglia di 2520 minuti giocati da calciatori tesserati con
status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota,
determinata ai sensi dell'art. 4.3, per ciascuna tranche pari al 15%.
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
> 0,60 classe di età 1996;
> 0,80 classe di età 1997;
> 1,00 classe di età 1998;
> 1,20 classe di età 1999;
> 1,40 classe di età 2000 e seguenti.
4.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 4.3, verrà
incrementata del 50% per la stagione 2018/2019 nel caso in cui il
giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un
tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. Al fine
di consentire una programmazione a medio - lungo termine si prevede sin
d'ora che la quota di cui all'art. 4.3 verrà incrementata del 75% per la
stagione 2019/2020 e del 100% per la stagione 2020/2021 nel caso in
cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un
tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive.
4.5 Ai fini del calcolo del "minutaggio" rientrano nel
computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso
dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o
trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a
condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o
indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di
sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro
spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al
costo azienda.
Non verranno considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei
calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento
sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da
società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o
indennizzo in favore della società di Serie A e B.
Saranno considerati ai fini del calcolo del "minutaggio" quei
calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento
sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da
società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia
contestualmente previsto un premio e/o indennizzo,
pagato in corso di stagione sportiva, non sottoposto a condizioni di
sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo
della cessione o del trasferimento e dell'ammontare del compenso lordo
fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30%
corrispondente al costo
azienda.
4.6 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla
presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed
interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle
società una corretta applicazione della stessa.